Ricorso contro l'avviso di accertamento

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate o da un Comune? Il primo passo è non lasciar scadere il termine per il ricorso. Lo Studio Barusco Rovetti & Associati analizza l'avviso, valuta se conviene definirlo o impugnarlo e difende il contribuente davanti alle Corti di giustizia tributaria di tutta Italia.

Il termine: 60 giorni dalla notifica

Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per la PEC conta la data di consegna, per la raccomandata la data di ricezione. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. La data esatta si calcola con il calcolatore dei termini.

Cosa controllare nell'avviso

  • Contraddittorio preventivo. Per la generalità degli atti impugnabili l'ufficio deve prima comunicare uno schema di atto e lasciare almeno 60 giorni per le osservazioni (art. 6-bis L. 212/2000). L'avviso deve poi tenere conto delle osservazioni e motivare perché non le accoglie.
  • Decadenza. Per imposte sui redditi e IVA l'avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, o del settimo se la dichiarazione è stata omessa.
  • Motivazione e prove. L'avviso deve indicare i fatti e le prove su cui si fonda la pretesa.
  • Calcoli e sanzioni. Imposte, interessi e sanzioni vanno ricontrollati. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le sanzioni ridotte del D.Lgs. 87/2024; le simulazioni si fanno con lo strumento sulle sanzioni tributarie.

Le strade possibili

StradaQuando conviene
Accertamento con adesioneQuando si può trattare sull'importo, con sanzioni ridotte. Se l'avviso non è stato preceduto dallo schema di atto, l'istanza si presenta prima del ricorso e sospende il termine per 90 giorni; se c'è stato lo schema di atto, andava chiesta entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
AcquiescenzaQuando la pretesa è fondata: pagando entro il termine per il ricorso e rinunciando a impugnare, le sanzioni sono ridotte.
AutotutelaPer errori evidenti dell'ufficio. L'istanza non sospende il termine per il ricorso.
RicorsoQuando l'avviso è illegittimo o infondato. Si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per l'ufficio che ha emesso l'avviso; anche in giudizio la lite può chiudersi con una conciliazione.

Come lavora lo Studio

Partiamo dalla lettura dell'avviso e degli atti che lo hanno preceduto: verbale di verifica, schema di atto, osservazioni presentate. Indichiamo subito il termine e le alternative, con una stima di costi e possibilità. Se si va in giudizio, curiamo ricorso, memorie e udienza. Lo Studio riceve su appuntamento a Padova, Biella e Milano e segue i giudizi in tutta Italia; per il quadro completo del giudizio vedi la pagina sul contenzioso tributario.

Domande frequenti

L'istanza di autotutela sospende il termine per il ricorso?

No. Il termine di 60 giorni continua a decorrere; per non perdere il ricorso bisogna proporlo comunque.

Quanto tempo ho se chiedo l'accertamento con adesione?

Se l'avviso non è stato preceduto dallo schema di atto, l'istanza sospende il termine per il ricorso per 90 giorni, che si aggiungono ai giorni ancora disponibili.

Posso presentare ricorso da solo?

Solo se il valore della lite non supera 3.000 euro. Oltre questa soglia serve un difensore abilitato, come un dottore commercialista.

L'avviso è arrivato senza schema di atto: è nullo?

Dipende dall'atto. Alcuni atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo; per gli altri, la sua mancanza rende l'avviso annullabile e va fatta valere nel ricorso.

Fai valutare il tuo avviso

Chiama lo Studio a Padova (049 875 2918), Biella (015 355240) o Milano (02 9716 4208), scrivi a segreteria@baruscorovetti.it oppure usa il modulo di contatto, indicando la data di notifica dell'avviso.