L’errata indicazione del codice di identificazione iva e l’omessa prova del pagamento non pregiudicano la non imponibilità iva nelle cessioni intra

24-02-2020 11:18 -

Secondo la Cassazione (4662/2020) l'omessa o errata indicazione dei codici di identificazione del cessionario e l'omessa prova del pagamento da parte del cedente dell'imposta nel Paese di destinazione da parte del cessionario non costituiscono circostanze ostative al riconoscimento del regime di esenzione IVA di cui all'art. 41 D.L. 30 agosto 1993, n. 331. In particolare, in ossequio al principio di proporzionalità, si afferma che una misura nazionale eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta nel caso in cui subordini essenzialmente il diritto all'esenzione dall'IVA al rispetto di obblighi formali, senza che siano presi in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano stati soddisfatti, dovendo le operazioni essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive.


Fonte: Barusco Rovetti & Associati