Le conseguenze dell’incompleta produzione documentale a seguito di invito del fisco

12-02-2020 08:56 -

Nel caso di invito dell’Agenzia delle entrate ad esibire o trasmettere documentazione contabile, occorre rammentare che l’art. 32 del DPR 600/73 prevede che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti stessi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Ciò significa che dovrà essere prestata la massima attenzione alla completezza della documentazione da trasmettere, ad evitare di cadere in decadenze che potrebbero determinare conseguenze in termini di accertamento fiscale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha recentemente confermato tale principio (4002/2018), affermando l’impossibilità di avvalersi, in sede contenziosa, della documentazione prodotta solo successivamente alla fase amministrativa.