La motivazione dell'accertamento non è mai carente se il contribuente si difende "adeguatamente"

04-02-2020 18:32 -

Con l’ordinanza 435/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che è da escludere la nullità della motivazione degli avvisi di accertamento "dalla cui sinossi emerge come l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate... abbia ripreso alla lettera i rilievi della Guardia di finanza, riportati nel pvc, senza effettuare altra, tanto meno autonoma, verifica documentale e contabile nei diretti confronti del contribuente offrendo, in definitiva, la motivazione dell'addebito tributario". Dunque, secondo gli Ermellini, la motivazione “per relationem” in senso stretto sarebbe quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto riportato ed a porre il contribuente in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese. Anche se questo è un orientamento consolidato, non si può non esprimere perplessità sulle conclusioni svolte, in ragione della differenza sostanziale tra l’attività della GdF e quella dell’Agenzia delle entrate, unico soggetto cui compete la valutazione dei fatti rilevati ai fini dell’accertabilità di nuova materia imponibile.