Redditometro e poteri del Giudice

30-01-2020 11:31 -

La disciplina del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa, imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale. L'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva resta individuata nei decreti, sicché l'Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ad essi (Cass. 1980/2020).