Il giudice ordinario ha giurisdizione sulla "TIA2"

28-01-2020 10:30 -

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1839/2020) hanno chiarito che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997.