La cancellazione della società dal registro imprese priva la stessa di capacità processuale.

16-01-2020 11:29 -

La Cassazione (426/2020) conferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (salva l'ipotesi eccezionale di fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.), qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..