Il dottore commercialista revisore, sindaco o amministratore non è soggetto ad Irap per i relativi compensi anche se socio di associazione professionale

13-01-2020 13:43 -

La Cassazione con sentenza depositata il 10 gennaio 2020, ha ribadito che il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale; il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell'autonoma organizzazione.