Alternatività IVA – registro, vale l’operazione sottostante

04-03-2020 09:54 -

Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro è applicabile non soltanto alle operazioni imponibili, ma anche alle operazioni non imponibili, a quelle fuori campo, a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed anche a quelle esenti. Quindi, l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica, con riferimento a detto principio ed ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/86, avuto riguardo all'operazione sottostante. Il principio è stato recentemente affermato dalla C.T.R. della Lombardia (4859/1/19).


Fonte: Barusco Rovetti & Associati