Obblighi del collegio sindacale anche nel caso di rielezione dell’amministratore

02-03-2020 10:57 -

La Cassazione (4498/20), analizzando le caratteristiche delle delibere di nomina e quelle di rielezione dell’amministratore di società, ha concluso che anche in caso di rielezione (e, quindi, non solo in caso di “nuova” nomina) il collegio sindacale della società ha l’obbligo di iscrivere la notizia della cessazione dall’ufficio dell’amministratore, anche se rieletto. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che le due delibere hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e differiscono soltanto per il fatto che la rielezione riguarda un soggetto già in carica, mentre la nomina – come anticipato – riguarda una persona nuova.


Fonte: Barusco Rovetti & Associati