La sezione lavoro della Cassazione (4619/2020) ha affermato, con riferimento alla convalida dell'arresto, che il giudice deve tenere conto soltanto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo. In altre parole, la verifica che deve condurre il giudice rispetto alla sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura deve essere fatta "ex ante".