Operazioni soggettivamente inesistenti e deducibilità dei relativi costi
02-03-2020 10:47 -
Con l’ordinanza 4645/20, la Cassazione ha recentemente stabilito che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'acquirente dei beni può dedurre i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento di dette operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.