La duplice finalità dell’accertamento parziale

27-02-2020 11:24 -

Secondo la Cassazione (5156/2020), l'accertamento parziale da un lato serve ad evitare che, per effettuare un recupero parziale, l'amministrazione non possa poi procedere ad un accertamento più completo, e, dall'altro lato, serve ad evitare che gli elementi acquisiti unitariamente vengano poi contestati al contribuente «a singhiozzo», impedendogli una linea difensiva unitaria e complessiva; da ciò discende che l'accertamento parziale è illegittimo quando ad esso segua un ulteriore accertamento basato su altri elementi acquisiti fin dall'origine e non contestati, poiché in tal caso la difesa del contribuente ne risulterebbe pregiudicata.


Fonte: Barusco Rovetti & Associati