La perizia di stima dell’agenzia del territorio non è sufficiente per l’emissione dell’atto impositivo

25-02-2020 10:12 -

L'Amministrazione finanziaria, nel giudizio tributario, si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest'ultima prodotta in giudizio, costituisce una relazione tecnica di parte, e non una perizia d'ufficio, a cui, pertanto, va attribuito il valore di atto pubblico solo per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo. Di qui, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 4851/2020).



Fonte: Barusco Rovetti & Associati