Il cambio di indirizzo di studio del difensore domiciliatario non necessita di comunicazione

25-02-2020 09:41 -

Il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 4914/2020).


Fonte: Barusco Rovetti & Associati