Interessi tributari

← Tutte le applicazioni

Applicazione · Interessi tributari

Interessi tributari

Calcola gli interessi di mora sulle cartelle, gli interessi legali per il ravvedimento, la ritardata iscrizione a ruolo, la dilazione, gli avvisi bonari e i rimborsi di imposte sui redditi e IVA, con i tassi storici e il confronto con gli importi indicati nell'atto.

  • Tassi storici: il calcolo si divide per periodi e applica a ogni giorno la misura in vigore
  • Mora sulle cartelle al 2,68% dal 1° luglio 2019 e interessi legali anno per anno
  • Rimborsi delle imposte sui redditi a semestri e rimborsi IVA dal novantesimo giorno
  • Verifica degli interessi chiesti in una cartella o riconosciuti in un rimborso

Come si usa

  1. L'applicazione è di libero utilizzo: non serve registrarsi né creare un account.
  2. Alla prima apertura si legge e si accetta la liberatoria d'uso; l'accettazione resta memorizzata nel browser.

Il calcolo è indicativo e va sempre verificato dal professionista; lo studio non risponde di eventuali errori dell'applicazione. Per informazioni scrivi a segreteria@baruscorovetti.it.

Apri gli interessi tributari a tutto schermo →

Il calcolo degli interessi tributari è gratuito e non richiede registrazione; i risultati sono indicativi e vanno sempre verificati dal professionista.

Quali interessi calcola l’applicazione

Il calcolatore degli interessi tributari dello Studio applica le misure fissate dalla legge, dai decreti del Ministero dell’economia e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con i tassi storici: se il periodo attraversa più misure, il calcolo si divide per periodi e applica a ciascun giorno il tasso in vigore.

Tipo di interessiMisuraRiferimento
Mora sulle somme iscritte a ruolo2,68% annuo dal 1° luglio 2019art. 30 D.P.R. 602/1973
Interessi legali (ravvedimento, rate di adesione e conciliazione)2% nel 2025, 1,6% dal 2026art. 1284 c.c.
Ritardata iscrizione a ruolo4% annuoart. 20 D.P.R. 602/1973
Dilazione o sospensione amministrativa4,5% annuoartt. 21 e 39 D.P.R. 602/1973
Avvisi bonari (controlli automatizzati e formali)3,5% annuoartt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997
Rimborso imposte sui redditi1% per semestre interoart. 44 D.P.R. 602/1973
Rimborso IVA da dichiarazione2% annuoart. 38-bis D.P.R. 633/1972

Le misure della ritardata iscrizione a ruolo, della dilazione, degli avvisi bonari e dei rimborsi sono quelle del D.M. 21 maggio 2009, in vigore dal 1° ottobre 2009.

Come si contano i giorni

  1. Si parte dal giorno successivo. Gli interessi maturano dal giorno dopo la data iniziale (scadenza, notifica, versamento) fino alla data finale compresa.
  2. L’anno è di 365 giorni. Anche negli anni bisestili il tasso annuo si divide per 365, come nei conteggi dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Ogni giorno ha il suo tasso. Se il tasso cambia durante il periodo, il calcolo si spezza alla data del cambio.
  4. I rimborsi delle imposte sui redditi si contano a semestri. Solo i semestri interi, escluso il primo; per i crediti da dichiarazione si parte dal secondo semestre solare successivo alla presentazione.

Verificare gli interessi di una cartella

Gli interessi di mora si applicano solo se la cartella non è pagata entro 60 giorni dalla notifica, ma decorrono dalla data della notifica. La base di calcolo è l’imposta iscritta a ruolo: sanzioni, interessi e oneri di riscossione non producono mora.

Per esempio, su una cartella con 20.000 euro di imposta notificata il 15 gennaio 2025 e pagata il 15 gennaio 2026, la mora è di 536 euro: 365 giorni al 2,68%.

Nel calcolatore puoi inserire anche gli interessi indicati nell’atto: l’applicazione li confronta con il ricalcolo e mostra se sono stati chiesti in più o in meno.

Un esempio: interessi per il ravvedimento

Un’imposta di 10.000 euro scaduta il 16 giugno 2025 è versata con il ravvedimento il 16 marzo 2026. Gli interessi legali sono 141,37 euro:

PeriodoGiorniTassoInteressi
17/06/2025 – 31/12/20251982%108,49 euro
01/01/2026 – 16/03/2026751,6%32,88 euro
Totale273141,37 euro

Quando il risultato è «Da verificare»

Il calcolatore segnala il risultato come «Da verificare» quando una parte del periodo non è coperta dalle misure in archivio (per esempio la mora prima del 1° ottobre 2009 o gli avvisi bonari prima della stessa data) e quando il periodo arriva al 2027: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) e i riferimenti vanno controllati.

Domande frequenti

Quanto sono gli interessi di mora sulle cartelle?

Il 2,68% annuo, in vigore dal 1° luglio 2019 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019). Si calcolano solo sull’imposta iscritta a ruolo, senza sanzioni e interessi, se la cartella non è pagata entro 60 giorni dalla notifica.

Da quando decorrono gli interessi di mora?

Dalla data di notifica della cartella, ma solo se il pagamento non avviene entro 60 giorni. Chi paga entro i 60 giorni non deve interessi di mora.

Quale tasso si usa per il ravvedimento operoso?

Il saggio degli interessi legali, giorno per giorno: 2% per il 2025 e 1,6% dal 1° gennaio 2026. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento compreso.

Quanto rende un rimborso fiscale in ritardo?

Per le imposte sui redditi l’1% per ogni semestre intero, escluso il primo (2% annuo). Per il rimborso IVA da dichiarazione il 2% annuo dal novantesimo giorno successivo alla presentazione.

Come verifico gli interessi chiesti in una cartella?

Inserisci l’imposta iscritta a ruolo, le date e l’importo degli interessi indicato nell’atto: il calcolatore ricalcola gli interessi e mostra la differenza. Prima di contestarla controlla base di calcolo, date e pagamenti parziali.

Il risultato del calcolatore è definitivo?

No. Il calcolo è indicativo e va verificato dal professionista, soprattutto per periodi lontani nel tempo o quando il calcolatore segnala il risultato come «Da verificare». Per una verifica sul tuo caso puoi richiedere una consulenza allo Studio.

Hai ricevuto una cartella di pagamento, un avviso bonario o un provvedimento di rimborso? Richiedi una consulenza allo Studio oppure consulta gli altri strumenti di calcolo tributario.